MINISTERO DEI TRASPORTI

 

DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. - IV Direzione Centrale - Div. 43

CIRCOLARE N. 88/90 - Prot. N. 1254/4310 - D.C. IV n. A041 - Roma, 6 Luglio 1990

OGGETTO: Immatricolazione di veicoli non predisposti fin dall'origine con punti di attacco per cinture di sicurezza.

 

A seguito di quesito proposto all'Ufficio Legislativo di questo Ministero in merito all'oggetto si fa presente che tale Ufficio ha ritenuto che le disposizioni di cui all'Art. 5 della legge 4 Agosto 1989 e n. 21/90 del 23 Febbraio 1990 non abbiano abrogato, neanche tacitamente, quanto contenuto nell'Art. 21, comma 4 della legge n. 111/88, con il quale si prevede una generale esenzione dall'obbligo dell'adozione delle cinture di sicurezza per le automobili di interesse collezionistico iscritte negli appositi registri. Infatti con il citato Art. 5 della legge n. 248/89 si è inteso solo stabilire un termine finale entro il quale non era da considerarsi ammessa l'immatricolazione delle vetture prive di punti di attacco specifici per l'equipaggiamento delle cinture di sicurezza. Considerata pertanto l'oggettiva esenzione dall'obbligo di adozione delle cinture di sicurezza per le automobili di interesse collezionistico, l'Ufficio Legislativo ha ritenuto che le stesse a modifica di quanto disposto con le circolari citate possano essere attualmente immatricolate , ancorché non equipaggiate con i relativi punti di attacco, a condizione che risultino inscritte negli appositi registri e ciò a prescindere se trattasi di autovetture di prima immatricolazione ovvero di nuova immatricolazione a seguito di radiazione dalla circolazione. Ovviamente per essere immatricolati, tali veicoli devono risultare in regola con tutte le altre prescrizioni previste a tal fine dalle relative disposizioni normative.